In data 16 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 il decreto-legge 68 oggetto che con l’art. 11, contenente “Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, ha modificato l’art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le modifiche intervenute riguardano la proroga dell’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 al 30 settembre 2022 per l’accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto, per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per lo svolgimento degli esami di Stato.
Ne consegue che alla luce degli ultimi interventi normativi l’obbligo, di cui all’art. 5 del decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati previsto fino al 15 giugno 2022 può considerarsi superato.
L’obbligo, di cui all’art. 5 del decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati era previsto fino al 15 giugno 2022.
Al momento l’unico provvedimento intervenuto in materia è l’ordinanza del Ministero della Salute del15 giugno 2022 con la quale è stata prevista una proroga dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei casi di utilizzo di mezzi di trasporto ed ingresso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
Allo stato attuale, in attesa del testo del Decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, può considerarsi decaduto l’obbligo di cui sopra.
[Fonte: AGIS]
In sostanza, ad oggi, non sono più necessarie le mascherine: né per il pubblico né per gli artisti.
Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 fornisce diverse indicazioni in merito al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo. Per quanto attiene al mondo corale, si evidenzia che per il momento non vi saranno variazioni sostanziali in quanto, fino al 30 aprile 2022, permangono:
Il Decreto prevede inoltre che, «in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministero della salute […] può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali». Per le prove e i concerti corali al momento rimangono le indicazioni sinora in vigore,
Ecco alcune delle principali informazioni contenute nel recente decreto:
Viene modificato il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Dopo l’articolo 4-ter sono inseriti gli articoli 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV- agli ultra cinquantenni) , 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) e 4-sexies (Sanzioni pecuniarie), che prevedono rispettivamente quanto segue:
In Italia, affinché sia tutelata "la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", è previsto l’obbligo a vaccinarsi per i soggetti dai 50 anni compiuti in sù. Tale obbligo vale a partire dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, fino al 15 giugno 2022 e riguarda tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Sono esentati dalla vaccinazione obbligatoria i soggetti per i quali sussiste un caso di "accertato pericolo per la salute", attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
A partire dal prossimo 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli impiegati in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto 50 anni, devono possedere e dovranno esibire il c.d. Super Green pass, ossia la certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid (c.d. Super Green Pass).Il controllo del Super Green Pass del dipendente spetta al datore di lavoro. Il decreto, in caso di violazione di tale disposizione, prevede una sanzione da 400 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 20211 (tra cui anche attraverso l’App VerificaC19).
Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Si precisa che gli ultimi decreti legge, emanati il 24 dicembre 2021 (n. 221) e il 30 dicembre 2021 (229) non hanno modificato la disciplina della capienza prevista per i luoghi dello spettacolo che rimane quella stabilita per ultimo dal Decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172. Con l’introduzione dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi sopra indicati, dal 29 novembre 2021, gli spettacoli aperti al pubblico possono svolgersi nelle zone gialle e nelle zone arancioni, con disciplina meno restrittiva, quindi tra le altre anche la capienza al 100% (Dl n. 172/2021). Nelle zone bianche, gialle ed arancioni, dunque, l'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (Green Pass rafforzato).
Inoltre, il Decreto-legge dispone che, in zona bianca, anche per i corsi di formazione privati se svolti in presenza, per l’accesso è necessario il possesso del “Green Pass ordinario”.
Queste indicazioni portano a dedurre che, per le prove e i concerti dei cori, a partire dal 10 gennaio 2022 sia necessario il green pass rafforzato.
Questa specifica porta a dedurre che, per le prove dei cori, sia sufficiente essere in possesso del green pass base (alla data del 5 dicembre nessuna regione è in zona arancione).
**** TABELLA SUPERATA DAL NUOVO DL DEL 23/12/2021****
Con il recente Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, «a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
«In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato». (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 del 24 novembre 2021)
In altre parole, come esplicitato anche dalla Circolare Agis n. 123 del 29 novembre, dal 6 dicembre al 15 gennaio il pubblico degli spettacoli deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, a esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e/o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Tale disposizione fa sì che la capienza per il pubblico venga mantenuta al 100%.
Si aggiunge che la Circolare Agis n. 124 del 01.12.2021 indica che per lo svolgimento delle attività di spettacolo da parte degli artisti e le maestranze, è obbligatorio il possesso del “Green Pass ordinario”, di cui al decreto legge n. 127/2021. Per “Green Pass ordinario” si intende la certificazione verde ottenuta a seguito della somministrazione del vaccino, oppure del risultato negativo al test molecolare/antigenico, o dell’avvenuta guarigione da Covid-19.
N.B. Analogamente a quanto riportato a commento della tabella del Governo del 5 dicembre 2021, in questo caso non è chiaro se per "artisti e maestranze" si intenda anche l'attività dilettantistica/amatoriale.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di
eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e
l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata.
In zona bianca, l'accesso
agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella
massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle
competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.
In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico,
anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e
senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori
producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la
documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle
dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché
delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori
alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di
propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare
rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente
competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un
parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono
comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da
adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche
previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
[...]
Art. 8 Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
Green Pass
Il green pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.La certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per i soggetti esenti verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Considerato il fatto che la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 modificava il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (“Riaperture”) inserendo il sopra citato Art. 8-bis con il quale a decorrere dal 1° luglio venivano consentite anche «le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (Linee Guida Conferenza Stato regioni)», si è portati a concludere che – collocandosi i cori amatoriali nell’ambito delle associazioni del Terzo settore – le prove, le attività formative e concertistiche che riguardano la coralità non professionistica ricadano all’interno delle attività consentite esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle stesse (distanziamento, igienizzazione, utilizzo della mascherina ecc.) restano in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021.
La certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
In questa fase, da alcuni chiarimenti che AGIS ha ricevuto da fonti competenti, non è obbligatorio per gli addetti la verifica dell’identità degli spettatori.
L’App Verifica19 si ottiene su App Store o PlayStore.
Ulteriori chiarimenti possono essere recuperati anche al seguente indirizzo web: https://www.dgc.gov.it/web/
Ricordiamo che restano in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021, pubblicate in (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021). In particolare si rileva che, a pag. 43, è scritto "Raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni".
Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cosiddetto decreto “Riaperture”) ha introdotto importanti novità in termini di spostamenti e di attività realizzabili.
Art. 1
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente
consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
Art. 5
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. La capienza consentita non può essere superiore
al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero
massimo di spettatori non può comunque essere superiore
a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli
in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono
svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non
è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e
degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso
numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi
fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,
per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2,
di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso,
il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il
Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al
medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere,
con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus, compresi gli enti non commerciali.
Nella pagina dedicata tutte le informazioni al riguardo.
1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del
decreto-legge n. 33 del 2020.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi su proposta del Ministro della Salute ha firmato in data 2 marzo 2021 il Dpcm contenente le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Segnaliamo le informazioni principali che riguardano il mondo dei cori.
Ai sensi dell’art. 7 nelle regioni collocate nella cosiddetta “zona bianca” cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate nel Capo III con la conseguente riapertura di cinema e teatri e ripresa delle attività di spettacolo. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Ai sensi dell’art. 15 nelle zone collocate in “zona gialla” a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 (Spettacoli dal vivo), come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Le attività di spettacolo rimangono sospese nelle regioni collocate in “zona arancione” (art. 36) e “zona rossa” (art. 42).
SPETTACOLO DAL VIVO
Allegato 26
Entrano in zona gialla: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia.
Entrano in zona gialla: Calabria.
Entrano in zona gialla: Provincia autonoma di Bolzano.
Entrano in zona gialla: Friuli Venezia Giulia
Entrano in zona bianca: Valle d'Aosta.
Tutta l'Italia è in zona bianca.
Entrano in zona bianca: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano.
Entrano in zona bianca: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Provincia di Trento
Entrano in zona bianca: Abruzzo, Umbria e Veneto
Ritorno alla zona gialla: Valle d'Aosta.
Tutta l'Italia è in zona gialla.
Ritorno alla zona gialla: Sicilia e Sardegna
Ritorno alla zona arancio: Valle d'Aosta
Ritorno alla zona gialla: Basilicata, Calabria e Puglia
Ritorno alla zona arancio: Sardegna
Ritorno alla zona arancio: Campania
Ritorno alla zona arancio: Marche, Veneto, PA Trento
Ingresso in zona rossa: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta
Ritorno alla zona arancio: Lazio
Ritorno alla zona arancio: Molise
Ingresso in zona arancio: Sardegna
Ingressi in zona rossa: Marche e Provincia di Trento
Ingressi in zona rossa: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto
Ingressi in zona rossa: Campania
Ingressi in zona arancio: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
Ingressi in zona rossa: Molise, Basilicata
Ingressi in zona arancio: Marche, Lombardia, Piemonte
Ingressi in zona bianca: Sardegna
Ingressi in zona arancio: Campania, Emilia Romagna, Molise
Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia di Trento
Ingressi in zona arancio: Puglia
Ingressi in zona arancio: Sicilia, Provincia di Bolzano
Ritorno alla zona gialla: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto
Ingressi in zona arancio: Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto
Ritorno alla zona arancio: Lombardia
Ingressi in zona rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia di Bolzano [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]
Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]
Art. 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il
periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8
ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati,
sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio
“alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle
misure di cui al comma 4.
Art. 3
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il
periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8
ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto
del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati,
sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio
“alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle
misure di cui al comma 4.
Punti principali.
Art. 1
4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.9. c) […] è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; […];
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
Punti principali.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;
IMPORTANTE: In data 8 ottobre sono state ulteriormente aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
A questo link il documento completo.
Alle pagine 34-35-36 alcune specifiche che riguardano lo spettacolo dal vivo e i cori.
In particolare (pag. 35):
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 7 agosto 2020 che proroga le misure del precedente DPCM 14 luglio 2020.
CONCESSIONE CONTRIBUTI ART.89 D.L. 17 MARZO 2020 nr. 18 - D.M. 23 Aprile 2020
20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019. Tali risorse provengono dai fondi istituiti con il decreto “Cura Italia”, varato dal Governo lo scorso 17 marzo, che destinano 130 milioni di euro alle emergenze dello spettacolo e del cinema.
Questo stanziamento fornisce una prima risposta alle esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in questo momento di emergenza.
Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti:
Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo entro le ore 16 del 25 maggio 2020.
Maggiori info sul sito del Mibact - Spettacolo dal Vivo
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